Fattura elettronica: panico tra privati e professionisti

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 909-917 della L. 205/2017) prevede, a decorrere dall’1.1.2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia nell’ambito dei rapporti tra operatori economici (operazioni “B2B”) e consumatori finali (operazioni “B2C”)con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione della fattura.
La fattura elettronica non è altro che una fattura in formato digitale, dove la trasmissione e la conservazione avverranno grazie al sistema di interscambio SdI (sistema che, come si ricorderà, era stato già introdotto per la trasmissione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione).
Un mutamento drastico che desta molta apprensione ma si tratta in fondo solo di avere gli strumenti adatti per far fronte a questo adempimento.
Le piccole imprese o i professionisti con poche fatture, possono utilizzare i nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate per gestire la creazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, compresa l’archiviazione sostitutiva per 10 anni. Il tutto gratuitamente.
Mentre per le grandi aziende la fattura elettronica può essere trasmessa e recapitata tramite un terzo soggetto intermediario diverso dal fornitore o dal cliente.
L’intermediario deve preventivamente accreditarsi al SdI; in questo modo, pertanto, al fine di consentire la ricezione della fattura elettronica sarà necessario comunicare al fornitore il suo indirizzo telematico (PEC o Codice destinatario) oppure la sua partita IVA, se si tratta di un soggetto che ha provveduto alla registrazione dell’indirizzo telematico.
Non è necessaria alcuna delega per incaricare un soggetto intermediario alla trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, ma è sufficiente che si tratti di un soggetto accreditato o registrato al SdI. Inoltre, non è richiesto che l’intermediario sia un soggetto abilitato ex art. 3 del DPR 322/98.
Diversamente, al fine di svolgere altre specifiche funzioni (nella specie, la registrazione dell’indirizzo telematico, la consultazione e l’acquisizione FE “messe a disposizione” e la consultazione dati fatture trasmessi), il provvedimento prevede la possibilità di avvalersi solamente di intermediari, individuati dal predetto art. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dal fornitore o dal cliente.
In considerazione della possibilità che taluni servizi, sviluppati a beneficio degli utenti a supporto dei processi di fatturazione elettronica, siano utilizzabili anche da soggetti appositamente delegati, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di conferimento delle deleghe e definito le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell’utilizzo di tali servizi (provv. 117689 del 13.6.2018).
Ricordiamo che per chi non fa fattura elettronica è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio (tuttavia se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è ridotta: fra 250 e 2 mila euro).
Le norme del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 sono poi intervenute introducendo delle proroghe con eliminazione e riduzioni delle sanzioni. In particolare:
è previsto che fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e fino al 30 giugno per quelli trimestrali non siano applicate al contribuente le sanzioni qualora egli emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere alla liquidazione dell’imposta di periodo (mensile o trimestrale);
le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento (quindi con uno “sconto” dell’80 per cento), quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo a quello di competenza;
le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al caso in cui il cessionario/committente abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura, ovvero non abbia proceduto alla sua regolarizzazione.